Descrizione
L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274):
- zona 1 - livello di pericolosità alto
- zona 2 - livello di pericolosità medio
- zona 3 - livello di pericolosità basso
- zona 4 - livello di pericolosità molto basso.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti, in zona 3 e in zona 4 (sismicità bassa e molto bassa), all'obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori e della certificazione per interventi di sopraelevazione.
Anche le varianti influenti sulla struttura con modifiche che rendono l’opera strutturalmente diversa dall'originale, o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa, sono soggette agli stessi adempimenti.
Approfondimenti
La denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica può essere presentata autonomamente rispetto alla documentazione per costruzioni in zona sismica, oppure, può essere sostituita dal deposito ai fini sismici se quest’ultimo ha i contenuti previsti dall'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 ed è firmato anche dal costruttore.